11/04/2010
Con il Factoring maggiori supporti per l'Internazionalizzazione
Il Factoring, tecnica di finanziamento e supporto gestionale, aiuta le imprese a razionalizzare la gestione dei crediti di fornitura. Non va considerato un’alternativa al credito bancario, ma una componente finanziaria che può essere utilizzata anche dalle Pmi in via complementare alle altre fonti di finanziamento. Il Factoring è un particolare tipo di contratto con il quale un soggetto (cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e/o futuri a un altro soggetto (factor) il quale, dietro un corrispettivo (di solito le commissioni variano dallo 0,75 al 3%), fornisce una serie di servizi all’impresa cedente: amministrazione, gestione e incasso dei crediti; assistenza legale nella fase di recupero dei crediti; valutazione dell’affidabilità della clientela. Il factor provvede inoltre al finanziamento dell'impresa sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo del contratto, ma lo strumento attraverso cui è possibile l'erogazione dei servizi del factor. Il Factoring costituisce dunque un supporto gestionale e una tecnica di finanziamento al tempo stesso. Tale strumento non deve essere considerato un’alternativa al credito bancario, ma piuttosto una componente finanziaria che può essere utilizzata in via complementare alle altre fonti di finanziamento a disposizione dell’impresa. L’opportunità del ricorso al Factoring si manifesta quando vi è uno squilibrio tra le esigenze della politica di credito commerciale dell’impresa (ad esempio: termini e condizioni di pagamento da concedere alla clientela, fondi da impegnare per il sostegno finanziario alle dilazioni concesse, procedure di incasso e recupero dei crediti) e le risorse finanziarie di cui l’impresa può autonomamente disporre. L’utilizzo del Factoring, grazie alla possibilità di smobilizzare crediti non ancora scaduti e quindi di liberare risorse per lo sviluppo dell’attività, può condurre: ad un aumento del volume d’affari dell’impresa; ad una riduzione del fabbisogno finanziario grazie all’accorciamento del ciclo monetario (dal pagamento degli acquisti delle materie prime all’incasso delle vendite dei prodotti finiti). La connotazione gestionale (amministrazione, controllo, riscossione, assicurazione dei crediti) e finanziaria (valutazione della clientela, integrazione delle linee di credito tradizionali grazie allo smobilizzo anticipato dei crediti) del Factoring lo rendono utile strumento per: le imprese giovani; le imprese in fase di espansione o con attività fortemente stagionali; nei casi in cui la gestione del capitale circolante costituisca un aspetto strategico dell’attività d’impresa a prescindere dalla dimensione o dal settore merceologico. Più che a specifiche transazioni, il Factoring è tipicamente orientato a una relazione duratura con l’impresa cliente per l’elevato grado di personalizzazione del servizio offerto. Il Factor di norma studia a fondo anche le procedure interne aziendali per poterle snellire e ottimizzare. Le operazioni oggetto dell’intervento tipico degli operatori del Factoring si inseriscono in rapporti di natura commerciale e sono accompagnate dalla cessione di crediti d’impresa. Possono riguardare anche: crediti futuri in relazione a contratti ancora da stipulare; crediti relativi a operazioni finanziarie; crediti di natura fiscale; crediti dei fornitori nazionali (gli esportatori) verso gli acquirenti esteri; crediti dei fornitori esteri verso i debitori nazionali (gli importatori). A seconda delle esigenze dell’impresa cliente gli operatori offrono prodotti diversi. Factoring pro-soluto: La cessione dei crediti è definitiva. Factoring pro-solvendo: Il rischio di insolvenza rimane a carico del cedente. Export Factoring: Con servizio di analisi e monitoraggio della clientela estera del cedente. Maturity factoring con dilazione: Il Factor provvede all'accredito del valore nominale dei crediti ceduti alla scadenza praticando un’ulteriore dilazione al cliente dell’impresa cedente (di solito tra i 30 e i 60 giorni). Il fornitore può così programmare la gestione dei propri flussi di cassa disponendo del valore dei propri crediti alla scadenza e, contemporaneamente, consentire al proprio cliente di usufruire di maggiore elasticità nella programmazione dei pagamenti. I costi della dilazione sono di solito a carico del cliente dell’impresa. Anche il Maturity factoring con dilazione può essere sia pro-solvendo che pro-soluto e può prevedere inoltre l'anticipazione del corrispettivo anche prima della scadenza naturale dei crediti ceduti. Factoring indiretto: Finalizzato all'acquisto dei debiti (e non dei crediti) che un’impresa ha nei confronti di propri fornitori continuativi. L'impresa acquirente razionalizza i pagamenti, risparmia tempo e riduce i costi amministrativi avendo come unico interlocutore il Factor per i pagamenti verso fornitori. L’impresa acquirente può concordare con il Factor un’ulteriore dilazione nei pagamenti secondo le modalità del maturity con dilazione. I propri fornitori hanno invece la possibilità di concordare con il Factor stesso ulteriori smobilizzi e/o anticipi dei crediti vantati nei confronti dell’impresa. Il Factoring in Italia: Nonostante gli innumerevoli vantaggi elencati, la maggior parte delle Pmi italiane conoscono poco le caratteristiche del Factoring (utilizzato prevalentemente da imprese di dimensioni medio grandi). Questo è dovuto in parte a un’insufficiente cultura finanziaria e in parte a una visione distorta del factoring anche da parte di chi lo utilizza senza sfruttarne appieno le opportunità. Esiste infatti l’errata percezione che il Factoring sia uno strumento finanziario marginale e/o di recupero di crediti difficilmente esigibili. Di conseguenza, si tende a ricorrere a questo strumento solo in presenza di problemi di finanziamento e di deterioramento della qualità del portafoglio crediti. Al contrario, la cessione dei crediti nell’ambito di un rapporto di Factoring è indice di un’impresa attenta al governo delle relazioni con i clienti, dei propri crediti e alla programmazione dei flussi di cassa ad essi conseguenti. Non è un "concorrente" del credito bancario, anzi presenta una componente finanziaria che, in un’ottica di diversificazione del passivo dell’impresa, può essere utilizzata in via complementare alle altre fonti di finanziamento e che sicuramente sarà valutata positivamente da una banca moderna senza pregiudicare le possibilità di ottenere i classici finanziamenti e/o affidamenti, pur necessari, da parte delle banche. (29/05/2008-ITL/ITNET)

Tratto da Abbrevia
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11/04/2010
Sintesi della Procedura di Cessione Pro Soluto
La cessione di perfeziona quando il cessionario invia la lettera - contratto di accettazione. La data dell'invio determina l'esercizio nel quale il cliente contabilizza la perdita. Dopo aver ricevuto tale comunicazione, il cedente: - emetterà nota di debito per il corrispettivo pattuito "fuori campo iva" ( art. 2 3^ comma DPR 633 26.10.72 e succ. mod. ed integrazioni) ( per avere il modello della nota di debito clicca qui oppure 06 48906628 ) - Invierà ad ogni singolo debitore ( anche se presumibilmente irreperibile) lettera di notifica dell'avvenuta cessione del credito mediante Raccomandata Ar a corpo per avere la data certa - Invierà al cessionario tutta la documentazione attestante l'esistenza dei crediti e più precisamente: 1)Copia delle fatture di vendita; 2)Originali dei titoli insoluti; 3)Copia delle lettere formulate

Tratto da Dott. Michele Marzulli
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11/04/2010
Regime IRAP del Pro Soluto
Per effetto dell'art.11 del DLGS 446 15/12/1997, le perdite su crediti ( ivi incluse anche le perdite derivanti delle cessioni pro-soluto) non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile Irap (OSSIA SONO INDEDUCIBILI) , ancorchè le stesse debbano essere iscritte nella voce B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE del conto economico. Tali perdite restano pero' interamente deducibili ai fini Irpeg

Tratto da Dott. Michele Marzulli
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11/04/2010
Aspetto I.V.A. del Pro Soluto
La cessione pro-soluto dei crediti sono escluse dall'ambito di applicazione dell'iva ( art. 2 comma 3 lettera a - e art 3 comma 4 lettera c del Dpr 633 26.10.72)

Tratto da Dott. Michele Marzulli
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11/04/2010
Profili Fiscali del Pro Soluto
La cessione pro soluto, quindi, produce nella contabilità della società cedente, di regola, l'emersione di quella che è normalmente considerata una perdita su crediti e, dunque, di un componente negativo di reddito interamente deducibile. Proprio l'individuazione della reale natura di tale componente negativo di reddito è stata oggetto di approfonditi dibattiti da parte della dottrina in quanto la sua collocazione in una categoria, piuttosto che un'altra, può influenzare profondamente la determinazione del risultato economico dell'esercizio della società interessata all'operazione di cessione del credito. Più in dettaglio, occorre valutare se la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di cessione debba essere inquadrata tra le minusvalenze o tra le perdite su crediti. In concreto, la collocazione del valore tra le minusvalenze comporta, per la società, l'immediata e completa deducibilità di tale importo nell'annualità in cui si verifica senza che venga minimamente interessato il fondo, eventualmente costituito, per la svalutazione dei crediti. Di converso, qualora si propenda per l'inserimento del componente tra le perdite su crediti, la differenza tra il valore nominale e quello di cessione dei crediti andrebbe imputata, sino a completo utilizzo, allo specifico fondo, imputando all'esercizio solo l'eventuale differenza per la quale il fondo si fosse rivelato incapiente. A sostegno della prima ipotesi, è stata portata, da parte della dottrina, l'interpretazione letterale degli artt. 66, primo comma e 77, primo comma, del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito che porterebbe ad alcune considerazioni di carattere generale: - le minusvalenze patrimoniali di cui al citato art. 66, primo comma Tuir, sono quelle che derivano dalla cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa; - i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa sono beni relativi all'impresa,in base al citato art. 77, primo comma Tuir; - in virtù di tale combinato disposto, la cessione a titolo oneroso di un credito determinerebbe una minusvalenza patrimoniale, ex art. 66,primo comma Tuir. Qualora si aderisse a tale interpretazione, l'operazione di cessione pro soluto comporterebbe per il cedente dei vantaggi fiscali legati alla diretta imputazione nel conto economico, non sussistendo alcun obbligo di utilizzare prima il fondo contemplato ex art .71 Tuir come invece previsto per le perdite su crediti. È da registrarsi, invece, una diversa posizione a favore della cessione intesa quale minusvalenza, che porta alla negazione della natura di perdita, partendo dal presupposto che la perdita stessa si sostanzierebbe in una diminuzione del patrimonio netto dell'impresa per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto che le subisce. Non costituirebbe, quindi, perdita su crediti la differenza negativa conseguente ad atti di disposizione del credito quali la sua cessione o la rinunzia appunto perché difettante della caratteristica dell'ineluttabilità che connota la nozione di perdita. In senso contrario si rileva che l'Amministrazione finanziaria (Risoluzione Ministeriale 9/634 del 13 marzo 1982) ma anche una parte della dottrina, hanno dato per scontato che la predetta differenza negativa costituisca perdita su crediti con la conseguenza dell'imputazione preliminare al fondo rischi su crediti, ex art. 71 del D.P.R. 917/1986. È stato infatti osservato che l'art. 66, primo comma Tuir (minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati al primo comma dell'art. 53 Tuir) in caso di cessione pro soluto di crediti non è pertinente. Questo non tanto per l'impossibilità di determinare la minusvalenza in mancanza del costo non ammortizzato da contrapporre al corrispettivo della cessione, come letteralmente previsto dall'art. 54, richiamato dal più volte citato primo comma dell'art. 66, quanto per la diretta applicazione del successivo terzo comma dell'art. 66, che si pone come norma speciale rispetto al precedente primo comma. Ed infatti è proprio al terzo comma del citato art. 66, che il Tuir regola la deducibilità delle perdite su crediti, vale a dire del componente negativo di reddito che, indipendentemente dalla sua classificazione come mancato conseguimento di ricavi ovvero insussistenza di attività, deriva dal mancato realizzo (totale o parziale) dei crediti vantati dall'impresa. A sostegno della tesi risulta, altresì, interessante l'esame dell'iter di formazione del terzo comma dell'art. 66 Tuir, dalla formulazione contenuta nella bozza di testo unico al D.P.R. 917/1986 nella stesura attuale. Il legislatore delegato, con la bozza del Testo Unico, essendo inizialmente orientato ad introdurre l'indeducibilità delle perdite su crediti dipendenti dalla volontà del creditore, allocò tale disposizione nel terzo comma dell'art. 66, essendo questa la norma che regola la deducibilità delle perdite su crediti: diversamente, ovvero sia se la cessione pro soluto avesse determinato una minusvalenza, l'eccezione dell'indeducibilità sarebbe stata prevista, a sommesso parere di chi scrive, nel primo comma che regola, per l'appunto, la deducibilità delle minusvalenze. Infine, sullo stesso orientamento, va sottolineata la posizione della Commissione Parlamentare dei Trenta che, proponendo la soppressione della parte di articolato che introduceva l'indeducibilità delle perdite "volontarie" (poi attuata in sede di stesura definitiva), nella sua relazione fece rilevare come una tale formulazione del terzo comma sarebbe stata inaccettabile, in quanto sarebbero risultate indeducibili, oltre alle perdite derivanti dalla rinuncia volontaria al credito, "anche quelle connesse ad una cessione a titolo oneroso dei crediti stessi, che non possono che trarre origine dalla volontà dei titolare del credito". L'istruzione sull'attività di verifica della Guardia di Finanza (Circolare 1/1998), nel secondo volume "linee guida", tratta della cessione dei crediti. In particolare l'istruzione pone in evidenza la pericolosità fiscale della cessione pro soluto dei crediti con riferimento agli eventuali rapporti, anche di tipo occulto, tra cedente e cessionario ispiranti a finalità elusive, allo scopo cioè di aggirare le norme che condizionano la deduzione della perdita alla sussistenza di elementi certi e precisi. In ogni caso, la circolare sottolinea come nella cessione pro soluto la differenza tra credito scritto in bilancio e prezzo conseguito rappresenta una perdita deducibile in quanto risulti da elementi certi (la vendita) e precisi (differenza tra prezzo di vendita e valore del credito), senza peraltro porsi il problema della qualificazione di tale componente negativo di reddito. A tal proposito, per una parte della dottrina i requisiti di certezza e precisione attengono, rispettivamente, alla certezza circa la sussistenza della perdita e all'oggettiva determinabilità della perdita stessa. Per quanto riguarda la certezza, è necessario che il contribuente possa documentare l'effettiva sussistenza del decremento subito dai crediti risultanti nell'attivo dello stato patrimoniale. Per le perdite che, eventualmente, scaturiscano a seguito della cessione del credito, è sufficiente, il possesso della documentazione (fattura, contratto, altra documentazione commerciale) che comprovi l'avvenuta transazione. A tal fine, non è richiesta la dimostrazione circa la "convenienza" economica dell'operazione. Relativamente alla determinazione della perdita, gli elementi probatori in possesso del contribuente debbono documentare, con precisione, l'ammontare del decremento subito dai crediti. Va registrata, però, una differente posizione sostenuta da alcuni autori secondo i quali le perdite su crediti si configurerebbero come eventi stimati e, pertanto, necessitanti di un'analisi valutativa da parte del contribuente. A tal riguardo, poiché ci si trova in presenza di stime, non sarebbe richiesto che gli elementi in questione siano certi e precisi in sé, ma piuttosto che gli stessi posseggano la capacità di "indiziare" la perdita in modo il più possibile certo e preciso. In altri termini, le nozioni di certezza e precisione delineate ex art. 66, terzo comma, del citato testo unico apparirebbero del tutto convenzionali e, nella generalità dei casi, il tutto potrebbe risolversi in un processo estimativo, irrimediabilmente probabilistico, in merito alla capacità di alcuni elementi, possibilmente concordanti, di indiziare con la maggior precisione e certezza una perdita: tali elementi potrebbero essere, a titolo meramenteesemplificativo, identificabili nella situazione patrimoniale del debitore,nella sua capacità di solvibilità, ecc. Dal combinato disposto degli artt. 66, terzo comma e 71, secondocomma, del Testo Unico scaturisce che le perdite su crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel primo comma dell'art. 53, vale a dire dalle operazioni che danno luogo a ricavi di esercizio, sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo (rischi su crediti); le perdite su creditidiversi da quelli menzionati, invece, sono deducibili integralmente. Le perdite su crediti sono deducibili, in ogni caso, se un soggetto debitore è assoggettato a procedure concorsuali (art. 66, terzo comma del Tuir). La ratio della norma tributaria va ricercata nella volontà del legislatore di considerare certa e precisa la perdita su crediti vantati verso soggetti ammessi a procedure concorsuali salvo recuperare a tassazione la sopravvenienza attiva in caso del loro introito successivo. Si tratta di una presunzione assoluta dettata espressamente dal legislatore; diversamente non avrebbe pregio logico-giuridico considerare deducibile interamente le presunte perdite su crediti quando il debitore è ammesso alla procedura di concordato preventivo a garanzia, ovvero misto, ovvero ancora con cessio bononorum se il credito è assistito da privilegio, avendo il creditore la verosimile certezza di introitare tutto o parte del suo credito. Con l'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n.408, integrato dall'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata riconosciuta all'Amministrazione finanziaria la facoltà e, quindi, al tempo stesso, il potere di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di cessioni di crediti poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta. La suindicata disposizione, avente una indubbia finalità antielusiva, è stata applicata a decorrere dal periodo d'imposta iniziato successivamente al 30 settembre 1994 ed ha riguardato le operazioni di liquidazione, valutazione di partecipazioni e cessione o valutazione di valori mobiliari, oltre che quelle relative alla concentrazione, trasformazione, scorporo, e riduzione di capitale sociale. Con l'art. 7, primo comma, del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358 è stato introdotto l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (8), il quale si applica per le operazioni poste in essere a partire dall'8 novembre 1997 e dalla stessa data ha cessato di avere applicazione, in materia di antielusione, l'art. 10 della L. 408/1990. Il contenuto dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 è più preciso e più chiaro della precedente norma antielusione contenuta nel citato art. 10 della L. 408/1990 ma, in pratica, ne ricalca la struttura: infatti il primo e secondo comma dell'art. 37-bis si presentano come disposizioni che, almeno sul piano teorico, sembrano introdurre una normativa antielusione avente portata generale, mentre il terzo comma, così come previsto nell'art. 10 della L. 408/1990, subordina l'applicazione dell'art. 37-bis a fattispecie predeterminate, la cui mancanza, per converso, impedisce alla disposizione antielusione di trovare applicazione. È da ritenersi quindi che possa probabilmente essere giudicata elusiva la cessione pro soluto di un credito effettuata da un cedente che non necessita di liquidità, per un valore di cessione marcatamente inferiore al valore nominale del titolo sottoscritto dal debitore con alto grado di solvibilità, ad un cessionario che gode di esenzioni fiscali o che chiude l'esercizio in perdita. Nel caso pratico, in sede di attività ispettiva, si ritiene necessario ai fini di una indagine in tal senso esaminare nel dettaglio la singola posizione del credito (in particolare, esame del fascicolo della singola partita debitoria con la valutazione delle eventuali garanzie del credito, della data di presumibile realizzo e degli altri elementi che delineano la consistenza finanziaria e patrimoniale del debitore ceduto), senza peraltro prescindere dalla situazione finanziaria ed economica del cedente anche nell'ottica di una eventuale esigenza di "pulizia di bilancio". Non è trascurare, infine, nell'ambito dell'indagine fiscale, la verifica del requisito dell'inerenza. A tal proposito l'orientamento costante dell'Amministrazione finanziaria è stato quello di disconoscere la deducibilità di perdite fondate su elementi presuntivi o valutativi, adottando quindi una interpretazione particolarmente restrittiva dell'art. 66, terzo comma Tuir, ancorché le perdite su crediti si configurano, per propria natura, come eventi stimati e, quindi, non è richiesto che gli elementi in questione siano certi e precisi ma piuttosto che gli stessi posseggano la capacità di indiziare la perdita in modo il più possibile certo e preciso sono da rammentare le determinazioni dell'Amministrazione finanziaria (in particolare la Risoluzione Ministeriale 8 aprile 1980, n. 9/557) che richiedono una rigorosa dimostrazione della convenienza economica della cessione del credito ovvero sia quando il fine perseguito dallo stesso imprenditore è quello di pervenire al maggior risultato economico possibile.

Tratto da Dott. Michele Marzulli
Sito Web http://www.marzulli.it


11/04/2010
Le cessione Pro Soluto, opportunità e convenienza fiscale
Il Codice Civile disciplina lo strumento della cessione del credito negli artt. che vanno dal 1260 al 1267: esso consiste nella cessione di un credito da parte del creditore titolare del diritto ad un cessionario che acquisisce il diritto al credito, normalmente ad un prezzo inferiore al suo valore nominale. Il codice civile sancisce inoltre che che il cedente debba garantire, solitamente, la sola sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al momento in cui se ne verifica la cessione (cessio pro soluto). In deroga a tale limitazione della responsabilità, però, l'art. 1267 prevede la possibilità, per il cedente, dell'assunzione della garanzia per la solvenza del debitore (cessio pro solvendo). Il credito si intende ceduto all'atto del perfezionamento del contratto, realizzato per effetto del consenso delle parti. La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo risiede, quindi, nel fatto che nella prima il cedente è tenuto a garantire soltanto l'esistenza del credito ceduto e non anche la solvibilità del debitore ceduto, come avviene nella seconda, con la conseguenza che il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare, in tutto o in parte, il debito nel caso non vi abbia provveduto il debitore ceduto. Nella pratica commerciale, la cessione del credito pro soluto avviene, solitamente, per un importo che è considerevolmente inferiore a quello nominale del credito stesso e ciò per due ordini di motivi: il primo è quello che il cedente si assicura, in tal modo, la disponibilità immediata di liquidità e tale "utilità" viene tenuta in considerazione nella fissazione del prezzo dei crediti ceduti, il secondo che le parti contraenti tengono conto, nella fissazione del prezzo, delle effettive possibilità di recupero del credito.

Tratto da Dott. Michele Marzulli
Sito Web http://www.marzulli.it


29/03/2010
Rbs vende divisione factoring in Germania a GE Capital
Royal Bank of Scotland Group ha raggiunto un accordo per cedere RBS Factoring in Germania a GE Capital. Lo ha annunciato il gruppo finanziario inglese in una nota aggiungendo che il closing dell'operazione dovrebbe arrivare nel terzo trimestre 2010.

Tratto da Finanza Online
Sito Web http://www.finanzaonline.com


21/03/2010
Assifact l'Associazione
L’Associazione italiana per il factoring, ente apolitico e senza fini di lucro, è stata costituita nel 1988 con l’intento di aggregare gli operatori di factoring e favorire uno sviluppo stabile e ordinato del mercato del factoring. L’Associazione si propone quindi di collaborare all'analisi ed alla soluzione delle problematiche interessanti il factoring, attraverso un'attività di studio, informazione ed assistenza tecnica a favore dei propri Associati, favorendone lo spirito di coesione e di coordinamento, ed un'azione concertata di rappresentanza degli interessi del comparto nei confronti del sistema economico e finanziario, delle Autorità monetarie e di vigilanza, dei pubblici poteri.

Tratto da Assifact
Sito Web http://www.assifact.it


21/09/2009
Il factoring cresce come strumento di sostegno
Nelle imprese italiane il factoring si afferma sempre di più come forma di finanziamento complementare e come strumento efficace per migliorare il proprio rating Due terzi delle aziende intervistate giudica ‘buono’ il grado di soddisfazione del rapporto di factoring (il 15 % ‘ottimo’) e la quasi totalità di chi lo utilizza ritiene utile continuare. Ma mentre l’approccio verso il factoring è diventato più articolato permane anche una certa scarsa conoscenza e disinformazione nelle imprese con poca esperienza. Sono queste alcune indicazioni emerse dalla ricerca ‘Le imprese italiane e il factoring – conoscenza, modalità di utilizzo, valutazione e prospettive’ condotta dalla Divisione Ricerche ‘Claudio Demattè’ della SDA Bocconi in collaborazione con Assifact (Associazione Italiana per il Factoring). “Il factoring si afferma sempre di più nelle imprese, anche in quelle medio-piccole, come forma di finanziamento complementare, e non più alternativa, al credito bancario come forma di garanzia del buon fine dei crediti commerciali e, soprattutto, quale strumento per gestire professionalmente i crediti,” spiega Alessandro Carretta, docente SDA e segretario generale Assifact, che ha coordinato la ricerca. “Dalle aziende più evolute il factoring è considerato, anche nell’ottica di Basilea 2, uno strumento efficace per migliorare il rating” Il ricorso al factoring è dovuto principalmente ad esigenze di liquidità (36%), al forte sviluppo aziendale (21%) e all’esigenza di assicurare i crediti (17%). Il 26% delle imprese lo ritiene una forma di finanziamento alternativa al credito bancario, il 25% una forma di garanzia del buon fine dei crediti commerciali e il 19% uno strumento per gestire professionalmente il credito. Poco più di un quinto delle imprese poi ha ridotto l’attività interna di gestione dei crediti commerciali perché, grazie al factoring, si riduce il costo di gestione interna dei crediti e l’azienda può concentrarsi sulle vendite. Nell’ottica di Basilea II, secondo il 58% delle imprese l’uso del factoring può migliorare la posizione dell’impresa verso i propri finanziatori, perché alleggerisce l’indebitamento, migliora la struttura finanziaria e la tesoreria dell’impresa e ne favorisce lo sviluppo dando impulso al capitale circolante. In particolare, il 67% dei clienti che utilizzano il factoring in maniera sistematica ritiene che ciò possa migliorare la propria posizione verso i finanziatori, soprattutto grazie all’impulso al capitale circolante. Secondo due terzi delle imprese, infine, il factoring è destinato a svilupparsi ulteriormente ma il 39% ritiene anche che il factoring sia ancora poco conosciuto. “Le imprese che dispongono di una consolidata ed estesa esperienza di factoring ne apprezzano maggiormente i vantaggi mentre quelle che lo conoscono e utilizzano meno sono soventi vittime di luoghi comuni sull’argomento e raramente sfruttano le opportunità che può proporre,”spiega Carretta. “Il factoring rappresenta ancora uno strumento poco consociuto, anche se utilizzato da molte aziende, e permangono pregiudizi e luogi comuni che vanno eliminati attraverso una corretta divulgazione ed educazione”

Tratto da Unibocconi
Sito Web http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=


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