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Agenzia
E’ la struttura societaria che riceve incarico (Mandataria), ovvero a cui viene conferito regolare Mandato da parte del Cliente/Mandante per svolgere e, quindi, espletare l’attività di Mediazione Creditizia, destinata all’individuazione di società di Factoring disponibile/i ad affidare i Clienti/Ceduti/Debitori sottoforma di un Plafond Complessivo che, può essere anche anticipato, in parte, dalla società di Factoring su richiesta del Cliente/Cedente/Fornitore/Creditore. Il Mandato viene conferito in via esclusiva.
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Cliente/Cedente/Creditore/Fornitore
Il Cliente/Cedente/Fornitore/Creditore è l'azienda intenzionata a cedere alla società di Factoring fatture emesse ad un proprio/i Cliente/Debitore/Ceduto. L’importi ceduti alla società di Factoring, saranno oggetto di gestione degli incassi e potranno essere anche anticipati, in base a percentuali (80% Max 95%) calcolate sugli importi delle fatture, oggetto delle forniture.
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Cliente/Ceduto/Debitore
Il Cliente/Debitore è il cliente che viene Ceduto alla società di Factoring da parte del Cliente/Cedente.
Indica la persona fisica o giuridica, italiana o estera, tenuta ad effettuare alla società di Factoring il pagamento di uno o più crediti sorti, a seguito delle forniture effettuate dal Cliente/Cedente, con l'espressa esclusione dei soggetti collegati a, o, controllati dal Fornitore ai sensi dell'art. 2359 c.c..
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Cliente/Mandante
E’ la persona fisica o giuridica che, attraverso la sottoscrizione del Mandato, conferisce incarico all’Agenzia di avviare l’attività di Mediazione Creditizia per riceracre ed individuare società di Factoring disponibili ad affidare l’elenco del Clienti/Creditori/Ceduti redatto dal Cliente Mandante. Il Cliente/Mandante assume anche la veste e la terminologia di Cedente/Fornitore/Creditore.
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Compensi
Indica quanto dovuto dal Fornitore/Cedente alla società di Factoring a fronte delle prestazioni resegli da quest'ultimo nell'ambito del contratto.
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Corrispettivo
(al plurale Corrispettivi) Indica quanto dovuto dalla società di Factoring a fronte dei Crediti cedutigli dal Fornitore/Cedente e corrisponde al valore nominale dei Crediti stessi, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore/Ceduto (in ragione di sconti, abbuoni, note di debito o di Credito, interessi per ritardato pagamento, ecc.). Il Corrispettivo è esigibile dal Fornitore/Cedente all'atto dell'incasso dei Crediti ceduti da parte della società di Factoring ovvero, limitatamente ai Crediti ceduti Pro Soluto, ad una scadenza convenzionale determinata aggiungendo 210 giorni alla scadenza contrattuale dei Crediti ceduti, o a quella successiva eventualmente risultante da proroghe consensualmente concesse al Debitore/Ceduto.
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Credito
(al plurale Crediti) Indica i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore/Cedente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore/Ceduto in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo. I Crediti si considerano sorti al momento in cui sono stati eseguiti i contratti (di vendita o di prestazione di servizi) da cui derivano e sono state emesse le relative fatture o documenti equivalenti.
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Euribor
E' l'acronimo della dicitura inglese Euro Interbank Offered Rate. L'Euribor rappresenta il tasso medio d'interesse con cui 57 tra i principali istituti bancari europei (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro. Ai fini della determinazione dei tassi Euribor non vengono compresi i valori ricompresi entro la fascia minima e massima del 15% degli indici emessi. Tutti i giorni feriali, alle ore 11.00 CET, i tassi di interesse Euribor vengono fissati e comunicati a tutte le parti interessate e agli addetti stampa. Quando si parla di Euribor, si sente spesso dire "il tasso Euribor", come se esistesse soltanto un unico valore Euribor di riferimento. Ciò non corrisponde tuttavia al vero: esistono infatti ben 15 tassi di interesse Euribor, ognuno dotato di una durata diversa. Possiamo infatti distinguere fra Euribor a 1, 2 o 3 settimane e tra Euribor a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mesi. Per una panoramica dei tassi, consultare la sezione relativa ai tassi degli indici Euribor aggiornati.
Spread : rappresenta il guadagno per la banca che concede un mutuo. Lo spread sommato al tasso interbancario di riferimento (l'Eurirs o Irs nel caso dei mutui a tasso fisso, l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile) determina il tasso di interesse applicato al mutuo fisso o variabile. Il termine spread si può tradurre nella nostra lingua come “scarto” o “margine”. In ogni caso è ormai consuetudine utilizzare questo vocabolo. Si parte dal tasso di base (Eurirs o Euribor) e si aggiunge un ricarico, è la banca che decide quale sarà la percentuale di ricarico che sarà il suo margine di guadagno. Lo spread serve per consentire alla banca di coprire le spese di gestione e le spese per la pratica nonché i rischi dell’operazione, poi a questo viene aggiunto un ulteriore guadagno.
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Il Factoring
Il factoring è un prodotto finanziario offerto da Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Generale ex art. 106 T.U.B. Lgs. 385/93 e Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B. Lgs. 385/93, specializzato, che offre alle imprese soluzioni efficaci nell'ambito della gestione di incasso e pagamenti dei crediti e debiti commerciali, con possibilità di anticipazione.
Il factoring è regolamentato dagli articoli dal 1260 al 1267 del Codice Civile e dalla Legge n° 52 del 21 febbraio 1991.
Il presupposto giuridico dell'operazione di Factoring è la cessione del credito che trasferisce la titolarità dei crediti ceduti dal Fornitore (Il Cliente/Cedente) alla Società di Factoring (Il Cessionario).
Il Factoring si presenta oggi non più come un semplice strumento a carattere prevalentemente finanziario ma soprattutto come un sistema di servizi integrati per la gestione globale del portafoglio crediti e debiti dell'impresa.
Dalla combinazione di gestione, valutazione, garanzia e anticipazione dei crediti si articola tutta una serie di prodotti ideati dalle società di Factoring e, costruiti ad hoc, per ciascun cliente, con lo scopo di soddisfare le più diverse e specifiche esigenze.
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Il Glossario nel Factoring
Il presente viene stilato dalla Société Generale de la Franchise S.r.l. a supporto delle attività finanziarie svolte, dalla stessa in qualità
di Mediatore Creditizio e Agente in Attività Finanziaria nel settore del Factoring ed in armonia alle leggi vigenti ed alle notizie fornite dalle società di Factoring con cui intratteniamo rapporti, in materia di Trasparenza Bancaria (Lgs 385/93). Il documento è disponibile tramite il nostro sito internet www.finfactor.it e presso le nostre Agenzie o i ns. Collaboratori. Lo stesso viene inviato tramite posta al richiedente e/o allegato al nostro Mandato. Lo stesso vi viene inviato a seguito della vostra richiesta di attività di Mediaizone Creditizia finalizzata all’individuazione di società di Factoring disponibile a valutare una operazione di Factoring su vs. Clienti e/o vs. Fornitori.
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Indiretto/Reverse
Il partner finanziario si fa carico di gestire efficacemente la totalità dei vostri debiti nei confronti dei fornitori che aderiscono ad un accordo triangolare tra voi, gli stessi fornitori e l'intermediario stesso. Garantisce ai vostri fornitori un supporto puntuale nella gestione dei pagamenti, con lo scopo di ottenere per voi un migliore trattamento economico sulle forniture. Il pagamento dei vostri debiti avviene direttamente all'intermediario scelto ottimizzando così il flusso monetario attraverso un unico interlocutore professionale. La possibilità d’ulteriori dilazioni rispetto alle date di pagamento è una delle convenienti opportunità di cui potrete usufruire. Dietro richiesta dei fornitori, l'intermediario finanziario garantisce una copertura assicurativa sul rischio d’insolvenza ed è in grado di anticipare loro il corrispettivo dei crediti acquistati in percentuale da concordare (generalmente 80%).
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Mandato
E’ il Contratto di Consulenza Creditizia Verbale (CCV) sottoscritto sia dal Cliente/Mandante che dall’Agenzia per accettazione, con il quale il Cliente/Mandante incarica l’Agenzia ad avviare l’attività di Mediazione Creditizia, finalizzata all’individuazione di società di Factoring disponibili all’affidamento dei Clienti/Debitori/Ceduti del Cliente/Mandante.
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Maturity
Il partner finanziario accreditato si incarica della gestione della totalità dei crediti dei vostri clienti. L’importo del credito vi sarà pagato ad una data certa e prestabilita o anticipato. Questo permette di regolarizzare i flussi finanziari ed ottimizzare la gestione della tesoreria. La data dell’incasso viene concordata sulla base del ritardo medio e della storicità del rapporto con i vostri clienti. Periodicamente la data viene valutata e ridefinita in base all’andamento degli incassi del precedente periodo in esame. Il servizio Maturity si applica a forniture continuative ed a beni e/o servizi non facilmente contestabili, ad appalti verso lo Stato, Enti Pubblici. Tale prodotto può essere anche richiesto con il servizio di garanzia del rischio di insolvenza al 100% da parte dei vostri clienti.
Il cliente-cedente : Il cliente-cedente è l'azienda intenzionata a cedere al Factor fatture emesse ad un proprio cliente-debitore in cambio di un anticipo sull'importo della fattura.
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Mediazione
E’ la percentuale che viene applicata sull’importo dell’affidamento (Plafond Complessivo) deliberato ed approvato dalla/e società di Factoring, pretesa dall’Agenzia per l’attività di Mediazione Creditizia, svolta a seguito del Mandato conferito dal Cliente/Cedente/Fornitore/Creditore. Tale percentuale, riportata nel Mandato, viene pretesa solo Salvo Buon Fine (S.B.F.) e quindi solo ad avvenuta delibera, in forma scritta, da parte della società di factoring o dalle società di Factoring individuate dall’Agenzia e disponibili ad affidare e, quindi, a porre in essere l’operazione di Factoring. La percentuale di Mediazione viene applicata sul totale dell’importo oggetto dell’affidamento cioè, non viene applicata sull’importo eventualmente anticipato dalla società di factoring al Cliente/Cedente/Fornitore/Creditore. La percentuale viene altresì applicata con la stessa logica, anche in caso di affidamenti sorti per pagamenti verso i Fornitori (Factoring Indiretto/Reverse) del Cliente/Mandante.
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Plafond
Indica il limite massimo di assunzione di rischio, espresso in valore monetario (Euro), da parte della società di Factoring nei confronti di ogni Cliente/Ceduto/Debitore. Il plafond può variare in base alle condizioni patrimoniali, finanziarie e reddituali del Cliente/Ceduto/Debitore analizzato. Il plafond assegnato può subire delle oscillazioni durante il periodo contrattuale, date dalle evoluzioni e notizie elaborate sul Cliente/Ceduto/Debitore. Il plafond può essere anche revocato a causa di eventi sopraggiunti che possono essere anche di natura “pregiudizievole”. Il plafond in caso di cessioni Pro Soluto viene commisurato in base a quanto deliberato dalla società di assicurazioni (assicurazione del credito).Il plafond assegnato ad ogni Cliente/Ceduto/Debitore di regola non può essere mai sconfinato. In caso di aumento del volume di affari, su richiesta da parte del Cedente la società di Factoring può analizzare richieste di aumento di plafond. La somma di tutti i plafond pro-Ceduto definisce il Plafond Complessivo.
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Plafond Complessivo
E’ la somma e quindi il totale, degli affidamenti concessi dalla società di Factoring, ai Clienti/Ceduti/Debitori del Cliente/Cedente/Creditore ovvero il Cliente/Mandante.
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Pro Soluto
Il termine Pro Soluto si utilizza nelle cessioni di credito quando il Cedente non garantisce il Cessionario dal buon fine del credito.
Il Codice Civile prevede l'istituto della cessione del credito negli articoli dal 1260 al 1267. L'operazione di cessione Pro Soluto, consiste nella cessione di un credito da parte del soggetto titolare del diritto, Cedente, ad un altro soggetto, Cessionario (società di Factoring), che acquisisce il credito e, lo anticipa, al Cedente per un valore prossimo al 95% dell’importo della fattura. Il Codice Civile dispone che il Cedente debba garantire, nell'ipotesi normale, la mera sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al momento in cui si attua la cessione. L'art. 1267, prevede anche, che il Cedente assuma la garanzia della solvenza del debitore (cessio Pro Solvendo). Va precisato che la titolarità del credito si trasferisce al momento della stipula del contratto, ossia per effetto del consenso delle parti. La differenza tra cessione Pro Soluto e cessione Pro Solvendo è data, pertanto, dal fatto che nella prima fattispecie (Pro Soluto), il Cedente è tenuto a garantire soltanto l'esistenza del credito ceduto e non anche l'effettivo adempimento del Debitore Ceduto, come è previsto invece per la seconda fattispecie (Pro Solvendo), con la conseguenza che il Cedente stesso, è liberato, da ogni obbligo di pagare il debito, e quindi nel restituire le somme anticipate dal Cessionario (Società di Factoring), nel caso non vi abbia provveduto il Debitore Ceduto (Insolvenza). Va ricordato che la cessione del credito ha efficacia verso il debitore ceduto dal momento in cui quest'ultimo l'ha accettata oppure da quando gli è stata notificata (art. 1264).
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Pro Solvendo
Il termine Pro Solvendo si utilizza nelle cessioni di credito, ed in questo caso si applica anche ad operazioni di Factoring, quando il Cedente garantisce il Cessionario dal buon fine del credito vantato nei confronti del Cliente/Debitore Ceduto. Tale operazione è specifica in caso di anticipazione del credito da parte della società di factoring nel confronti del Cedente. In pratica alla scadenza del termine fissato per il pagamento, se non avviene il pagamento da parte del Debitore, la società di Factoring addebita, generalmente dopo 30 gg., la somma precedentemnete anticipata del Credito al Cedente. Infatti lo stesso art. 1267 C.C., stabilisce altresì che, il Cedente ha la possibilità di scegliere di garantire, oltre all'esistenza ed alla validità del credito ceduto, anche la solvenza del debitore ceduto, assumendosi, in tal modo, un'ulteriore responsabilità.
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Rimborsi Spese
Sono le spese fisse, calcolate a livello forfettario una tantum e irripetibili, pretese dall’Agenzia, per istruire la pratica di Factoring, con conseguente invio, della richiesta di affidamento, alle varie società di Factoring individuate e presenti nel territorio Italiano ed Estero.
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T.U.B. Lgs. 385/93
Testo Unico Bancario Legge N. 385 del 01 settembre 1993
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T.U.P. Lgs. 196/03
Testo Unico sulla Privacy Legge 196 del 30 Giugno 2003.
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TAEG/ISC
E' il tasso che indica il costo complessivo di un credito (o finanziamento) erogato da banche e da altri intermediari finanziari. Non viene utilizzato per calcolare le rate del prestito, ma ha l’importante funzione di essere un “indicatore” del costo di un finanziamento. E quindi ciò assume importanza soprattutto quando si decide di confrontarlo con il TAEG di altri finanziamenti. Come indica il suo stesso nome il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) prende inoltre in considerazione il "tasso effettivo"(*) e non appunto quello “nominale” del finanziamento, oltre come detto gli effetti delle altre spese del prestito.
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TAN (Tasso Annuo Nominale)
E' l’indice che serve a calcolare la quota di interessi che il debitore dovrà rimborsare al finanziatore. Importo che sommato alla quota capitale andrà a determinare il rimborso totale. È riportato in termini percentuali e calcolato su base annua sull’importo lordo del finanziamento concesso.
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Tempi di Analisi
E’ il tempo utilizzato dall’Agenzia e necessario per analizzare una richiesta di Factoring avanzata dal Cliente/Mandante. Tale periodo può oscillare da un minimo di 24 ore ad un massimo di gg. lav. 10 (dieci).
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Tempi di Istruttoria
E’ il tempo che decorre dall’inizio dell’invio di tutta la documentazione, fornita dal Cliente/Mandante e, riferita, alla richiesta di factoring, alla società o alle società di factoring individuate, fino all’ottenimento dell’esito finale, ovvero se deliberata favorevolmente o se declinata. Il Tempo di Istruttoria decorre solo dalla ricezione e quindi all’invio di tutta la documentazione richiesta dall’Agenzia al Cliente/Mandante sulla base di quanto a sua volta formulato e richiesto dalla società di Factoring. Tale periodo può essere compreso tra 30 e 60 gg. lav.. L’oscillazione può essere dovuta a: particolari situazioni del mercato finanziario, a mancanza di documenti e comunque a rallentamento di invio degli stessi da parte del Cliente/Mandante, a sovraccarico di richieste da parte dell’Agenzia o delle società di Factoring individuate, a particolari periodi dell’anno (prossimità di ferie, periodi festivi, chiusura di bilanci, altre situazioni non prevedibili).
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